<p>Legge Regionale del 7/4/2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"</p>
<ul>
<li>art. 12 E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi animale...</li>
<li>art. 17 Le spese per il ricovero dei cani, nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore.</li>
<li>art. 30 Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui all'art. 12 della presente legge è passabile di sanzione amministrativa da € 1.32,00 a € 5.164,00.</li>
</ul>